Oneri informativi per cittadini e imprese - Amministrazione trasparente

aggiornamento: 9 aprile 2024

L'articolo 7 della l. 180/2011 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle Imprese" allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, dispone l'obbligo di pubblicare i provvedimenti amministrativi a carattere generale con allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese introdotti o eliminati.

Si può trattare di

  1. regolamenti ministeriali o interministeriali
  2. provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare:
    • l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori,
    • l'accesso ai servizi pubblici 
    • la concessione di benefici

Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

La disposizione ha l’obiettivo di rendere immediatamente identificabili e comprensibili gli adempimenti contenuti in ciascun nuovo atto, ed è finalizzata alla semplificazione e riduzione, alla trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese.

Oneri introdotti - Primo semestre 2022

Oneri informativi per cittadini e imprese

 

L'articolo 12 c1-bis del d.lgs. 33/2013 dispone che sul sito istituzionale sia pubblicato uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti. Si tratta degli obblighi che impongono la raccolta, la presentazione o la trasmissione alla pubblica amministrazione, da parte di cittadini e imprese, di informazioni, atti e documenti, ad esempio domande, certificati, dichiarazioni, rapporti oppure la tenuta di dati, documenti e registri.
Il d.p.c.m. 8 novembre 2013 detta le modalità di pubblicazione dello scadenzario.

Scadenzario obblighi amministrativi

 

L'art. 3 del d.p.c.m. 14 novembre 2012 n. 252, al fine di agevolare la facoltà di presentare reclamo per la mancata o incompleta attuazione delle disposizioni che prevedono massima trasparenza per gli oneri informativi, prevede la pubblicazione del Responsabile del trattamento reclami.

Responsabile trattamento reclami

 

►Dipartimento affari di giustizia

►Dipartimento organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi

►Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione

►Dipartimento amministrazione penitenziaria 

►Dipartimento giustizia minorile e di comunità
non ha oneri informativi di cui all’articolo 7 della l. 180/2011 né ci sono nuovi obblighi amministrativi introdotti (articolo 12 c1-bis del d.lgs. 33/2013) (pubblicazione del 9 aprile 2024)

►Ufficio Centrale degli archivi notarili